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Titolo I
NORME GENERALI
Art.1 Principi
1.
L’Accademia di Belle Arti con sede a Macerata, in via
Berardi n°6 (di seguito nominata Accademia), istituita
con D.P.R. n°1161 del 2 ottobre 1972, è un’ Istituzione
pubblica di Alta Cultura, ai sensi dell’art. 33 della
Costituzione, afferente al comparto dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale (AFAM) presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
2.
L’Accademia ha personalità giuridica ed autonomia
didattica, artistica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici.
3.
L’Accademia non persegue finalità di lucro.
4.
Fini primari
dell’Accademia sono la promozione di una cultura fondata
sui valori universali dei diritti umani, di un sapere
critico, aperto allo scambio, alla cooperazione e
all’interazione con altre culture attraverso attività di
formazione nel settore artistico, di ricerca e di
produzione con la partecipazione, a pieno titolo, di
docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo,
nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e
responsabilità.
5.
L’Accademia
garantisce il pieno diritto allo studio degli studenti,
attraverso l’organizzazione dei servizi didattici, di
sostegno e di orientamento onde rendere effettivo e
proficuo il permanere dello studente all’interno
dell’Istituzione.
6.
Nell’Accademia sono
previste forme di programmazione, di coordinamento, di
valutazione delle attività, di pubblicità e di controllo
della legittimità degli atti, sulla base dei criteri di
efficacia ed efficienza e dei principi di trasparenza e
partecipazione.
7.L’Accademia
persegue lo sviluppo dei rapporti nazionali ed
internazionali favorendo gli scambi di docenti e
studenti.
Art. 2 Libertà di ricerca e di insegnamento
1.
L’Accademia provvede
ai vari livelli di formazione stabiliti dall’ordinamento
del comparto AFAM, nell’ambito del sistema nazionale
dell’istruzione di livello universitario.
2.
L’Accademia assicura
la qualità e l’efficacia dell’ attività di formazione
garantendo la connessione tra ricerca ed insegnamento e
rendendo espliciti i criteri e le forme della
valutazione.
3.
L’Accademia favorisce
l’avanzamento delle conoscenze, la ricerca e la
produzione artistica e ne salvaguarda la piena libertà,
predisponendo specifici programmi e progetti, garantendo
alle sue componenti l’accesso ai finanziamenti,
disponibili e consentendo loro l’utilizzo delle
dotazioni di infrastrutture, di laboratori e di
strumentazione tecnica.
4.
L’Accademia
garantisce la libertà di insegnamento riconoscendo al
corpo docente la piena autonomia nei contenuti, nei
metodi, nei criteri di valutazione, nell’organizzazione
e gestione dell’attività didattica, purché non in
contrasto con l’ordinamento e la programmazione
istituzionale.
Art.3 Accordi di collaborazione
1.
Per il raggiungimento dei fini istituzionali,
l’Accademia promuove ogni forma opportuna e legittima di
collaborazione artistica e didattica, stipulando
convenzioni o accordi con le Amministrazioni statali e
con soggetti pubblici o privati nazionali ed
internazionali. Tali accordi si possono concretizzare
anche nella istituzione di sedi distaccate e di consorzi
interaccademici, con università e/o altri enti e/o
associazioni, in conformità ai regolamenti di cui
all’art.2, comma 7 della legge 508/99.
2.L’Accademia
può svolgere prestazioni per conto terzi nell’ambito dei
compiti, delle caratteristiche e delle competenze che le
sono proprie.
Art. 4 Finanziamenti
1.
Le risorse
finanziarie dell’Accademia sono costituite dai
trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni da
parte di enti pubblici e soggetti privati e da entrate
proprie.
2.
L’Accademia può
ricorrere per le spese di investimento, nei limiti ed
alle condizioni previste dalla normativa vigente, a
prestiti, leasing o altri prodotti finanziari, in modo
da garantire condizioni di equilibrio in un piano
pluriennale.
Art.5 Principi di organizzazione e amministrativi
1.
L'organizzazione
dell’Accademia segue i principi dell’autonomia,
efficienza, responsabilità, trasparenza e
semplificazione delle procedure. Quest’ultime attraverso
la pubblicità degli atti e il diritto di accesso agli
atti amministrativi, come regolamentato dalle norme
vigenti.
2.
L’Accademia assicura
ampia informazione delle decisioni adottate e provvede a
dare ampia ed esauriente conoscenza delle proprie
attività e di tutte le informazioni utili.
3.
L’Accademia attua il
principio delle pari opportunità secondo la legge 125/91
e successive modificazioni.
Art. 6 Libertà di associazione e di riunione e uso
degli spazi accademici
1. L’Accademia
favorisce e sostiene le attività promosse da
associazioni e cooperative costituite con finalità
culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie
componenti interne, alle quali garantisce la libertà di
riunione nei propri spazi per motivi culturali,
sindacali o, comunque, legati alla vita accademica.
Inoltre, favorisce lo svolgimento di congressi, convegni
ed iniziative artistiche e culturali, anche su proposta
di soggetti esterni, previa opportuna valutazione ed
autorizzazione.
Art. 7 Principi di comportamento
1.
Il personale docente,
amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il
dovere di concorrere, nell’ambito delle rispettive
responsabilità, al perseguimento delle finalità
dell’Accademia.
2.
Il personale docente
è tenuto all’osservanza dei doveri connessi con il loro
ufficio, nonché di quanto disposto dagli organi
istituzionali in materia di funzionamento
dell’Accademia, di coordinamento della didattica e di
attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli
studenti.
3.
Le singole parti sono
tenute ad osservare le norme del presente Statuto e dei
diversi Regolamenti e ad assumere, all’interno degli
spazi dell’Accademia e nei rapporti reciproci,
comportamenti consoni con la natura e le funzioni
dell’Istituzione.
Art. 8 Attività culturali e sportive
1.
L’Accademia promuove
e favorisce, in collaborazione con gli enti preposti per
l’ attuazione del diritto allo studio, attività
culturali e sportive per gli studenti e proprio
personale, attraverso apposite forme organizzative e di
programmazione concertata.
TITOLO II
AUTONOMIA STATUTARIA
Art. 9 Statuto
1.
L’autonomia
dell’Accademia è regolata dal presente Statuto.
2.
In prima applicazione
lo Statuto è adottato ai sensi dell’art. 14 del D.P.R.
28 febbraio 2003 n.132, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, sentito il Collegio dei Professori e
trasmesso al MIUR per l’approvazione.
3.
La revisione dello
Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
con il parere del Consiglio Accademico ed approvato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanza e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento funzione pubblica.
Art. 10 Regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità
1.
Il Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità disciplina la
gestione finanziaria e contabile dell’Accademia.
2.
In prima applicazione
il Regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità, redatto sulla base della griglia
ministeriale, viene emanato, ai sensi dell’art. 14 del
D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, con delibera del
Consiglio di Amministrazione e trasmesso al MIUR per
l’approvazione.
4.
La revisione del
Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità è
deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il
parere del Consiglio Accademico ed approvato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanza e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento funzione pubblica.
Art. 11 Regolamento didattico
1.
Il Regolamento didattico disciplina l’ordinamento degli
studi in base ai quali l’Accademia rilascia titoli con
valore legale.
2.
In prima applicazione
il Regolamento didattico, ai sensi dell’art. 14 del
D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 è deliberato, a
maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei
Professori, integrato con due rappresentanti degli
studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3.
La revisione del
regolamento didattico è deliberata dal Consiglio
Accademico, sentito la Consulta degli Studenti e
trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM,
esercita il controllo.
Art. 12 Altri regolamenti
1.
Ai sensi dell’art.13
del DPR 28 febbraio 2003 n° 132, il Consiglio di
Amministrazione emana il regolamento che disciplina
l’organizzazione degli uffici, ai quali è attribuita la
gestione amministrativa e contabile dell’ Accademia.
2.
Le procedure
elettorali per la designazione dei membri elettivi negli
organi istituzionali dell’Accademia sono disciplinate da
specifici regolamenti, redatti nel rispetto delle
disposizioni statutarie regolarmente emanate dagli
organi collegiali, ossia il Consiglio di Amministrazione
e il Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dal
D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 agli artt. 7, comma 6,
lett. a), e 8, comma 3, lett. d).
3.
Altri regolamenti
interni, eventualmente conseguenti a necessità di
gestione per l’ottimale realizzazione delle finalità
istituzionali, potranno essere predisposti secondo le
procedure contemplate dal D.P.R. 132/03.
TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 13 Definizione
1.
Gli organi
istituzionali dell’Accademia sono il Presidente, il
Direttore, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio
Accademico, il Collegio dei Revisori, il Nucleo di
valutazione, il Collegio dei Professori e la Consulta
degli Studenti.
Art. 14 Il Presidente
1.
Il Presidente è il
rappresentante legale dell’Istituzione, salvo per quanto
di competenza del Direttore, secondo l’art. 15 del
presente Statuto.
2.
Il Presidente è
nominato dal Ministro, sulla base di una designazione
effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di
soggetti di alta qualificazione manageriale e
professionale proposta dallo stesso Ministro. La
designazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla
trasmissione al Consiglio Accademico della terna
ministeriale proposta. In caso di mancata ottemperanza,
il Ministero procederà direttamente alla nomina.
3.
La carica dura un
triennio confermabile consecutivamente una sola volta.
4. Il Presidente nello specifico:
a.
nomina i tre membri
del Collegio dei Revisori, come previsto dall’art.9 del
DPR 28 febbraio 2003 n° 132;
b.
convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione e, sentito il Direttore, ne
fissa l’ordine del giorno;
c.
emana gli atti ed i
decreti deliberati dal medesimo Consiglio, vigilando sul
rispetto ed adempimento;
d.
propone al Consiglio
di Amministrazione il bilancio di previsione e il
bilancio di esercizio;
e.
assume, in caso di
necessità e di indifferibile urgenza, i necessari
provvedimenti, da sottoporsi a ratifica del Consiglio di
Amministrazione alla prima riunione successiva utile;
f.
cura il coordinamento
con le autorità locali, gli enti, gli istituti
finanziari al fine di determinare forme di
sponsorizzazione e di finanziamento alle libere attività
artistiche, di ricerca e sperimentazione programmate e
promosse dall’Accademia.
Art. 15 Il Direttore
1.
Il Direttore è
responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed
artistico dell’ Accademia, svolgendo funzioni
d’iniziativa, indirizzo e vigilanza, nonché di
attuazione dei programmi e degli orientamenti formulati
dal Consiglio Accademico.
2.
Il Direttore ha la
rappresentanza legale dell’Accademia in ordine alle
collaborazioni e alle attività per conto terzi che
riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni
e la produzione.
3.
Il Direttore nello
specifico:
a.
convoca e presiede il
Collegio dei Professori ed il Consiglio Accademico e
sovrintende alla esecuzione delle rispettive delibere;
b.
garantisce
l’autonomia didattica e di ricerca dei docenti e
l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento
accademico;
c.
vigila, nell’ambito
delle sue competenze, sul funzionamento dell’Accademia,
al fine di provvedere all’efficienza delle strutture e
dei servizi, assegnando mansioni e responsabilità, di
concerto con il Consiglio Accademico;
d.
esercita l’autorità
disciplinare sui docenti e gli studenti;
e.
dà esecuzione con
propri decreti al piano di indirizzo e di programmazione
delle attività didattiche, di ricerca e di produzione
deliberato dal Consiglio Accademico;
f.
Pubblica all’inizio
di ogni anno accademico una relazione sullo stato
dell’offerta formativa dell’Accademia.
4.
Il Direttore è eletto
dai docenti e dagli assistenti dell’Istituzione, tra i
docenti del comparto AFAM, sulla base di particolari
requisiti di comprovata professionalità, stabiliti con
il regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett. a)
della Legge 508/99, ed attestati da documentazione
curriculare; in sede di prima applicazione e fino alla
adozione del predetto regolamento, i requisiti saranno:
a.
quelli riferiti
all’esperienza professionale e di direzione, acquisiti
anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
b.
la sussistenza di
almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di docente;
c.
il non aver riportato
condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla
censura per le quali non siano stati riabilitati.
5.
Il Direttore dura in
carica tre anni e può essere confermato consecutivamente
una sola volta.
6.
Il Direttore è
nominato con decreto del Ministero competente.
7.
Il Direttore è eletto
a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in
prima votazione; nel caso in cui questa abbia esito
negativo, si procede alla seconda votazione con la
stessa procedura e quorum. Qualora nessuno dei candidati
raggiunga la maggioranza richiesta si va al ballottaggio
tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero
dei voti nella seconda votazione; con la terza ed ultima
votazione sarà eletto il candidato che ha ricevuto il
maggior numero di voti; a parità di voti prevale
l’anzianità di servizio in ruolo; a parità di anzianità
di servizio prevarrà l’anzianità di età. Tra una
votazione e l’altra dovrà intercorrere un tempo minimo
di gg. 6 e non superiore a gg. 12.
8.
Per le procedure di
elezione:
a.
Il Direttore, pro
tempore, indice le elezioni centoottanta giorni prima
della scadenza del suo mandato, nominando
contestualmente una commissione elettorale, composta dai
tre decani in servizio che dichiarano di non candidarsi
a Direttore, che valuterà l’ammissibilità delle
candidature in base ai tempi e ai termini previsti e
svolgerà tutte le procedure connesse;
b.
Le domande di
candidatura corredate di curriculum e di
autocertificazione, attestante i requisisti previsti al
comma 4 del presente articolo, debbono essere presentate
nei sessanta giorni successivi l’indizione delle
elezioni;
c.
La commissione
elettorale svolgerà le sue mansioni di valutazione dell’
ammissibilità delle domande nei successivi trenta giorni
e fisserà la data per le votazioni, tenendo conto che
dovrà essere eletto il nuovo Direttore entro un mese dal
termine del mandato del Direttore precedente, per
evitare la vacatio.
9.
Il Direttore, può
designare un vice direttore, che lo coadiuvi e lo
supplisca in caso di impedimento o di assenza,
delegandogli quelle funzioni che non siano espressamente
riservate, per specifiche disposizioni regolamentari o
legislative, al Direttore stesso. Il vice direttore, in
caso di presenza congiunta in un organo accademico, non
ha diritto di voto.
10.
Il Direttore può
affidare ad altri docenti od assistenti di ruolo compiti
di rappresentanza istituzionale finalizzata alla
realizzazione di progetti specifici e allo svolgimento
di attività definite, inoltre può designare uno o più
delegati alla verifica e alla firma di atti di sua
competenza, con l’eccezione per quanto espressamente
riservato al Direttore stesso da specifiche disposizioni
regolamentari o legislative.
11.
Il Direttore, durante
il suo mandato, può limitare la propria attività
didattica, ivi compreso l’esonero dall’obbligo di
svolgere il corso ufficiale, nominando un sostituto
temporaneo secondo le norme vigenti.
12.
Al Direttore è
attribuita un’indennità di direzione a carico del
bilancio dell’Accademia.
13.
Nel caso di
dimissioni volontarie, le funzioni di Direttore sono
assunte dal vice direttore, di cui al comma 9 del
presente articolo, il quale avvierà prontamente,
comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo, le
procedure di elezioni.
Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di
Amministrazione sovrintende alla gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale e promuove il
reperimento delle risorse finanziarie.
2.
In particolare:
a.
delibera lo statuto
ed i regolamenti di gestione e di organizzazione,
secondo le normative vigenti;
b.
definisce, in
attuazione del piano di indirizzo di cui all’art. 8
comma 3, lettera a del DPR 123/03, la programmazione
della gestione economica dell’Accademia;
c.
approva il bilancio
di previsione dell’Accademia, le sue variazioni e il
rendiconto consuntivo, sulla base delle priorità
indicate dal Consiglio Accademico nel piano d’indirizzo,
di cui all’art. 17 comma 2 lett. a del presente Statuto
e delle necessità della Accademia;
d.
definisce, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, e su proposta del
Consiglio Accademico, l’organico del personale docente
per le attività didattiche e di ricerca, nonché del
personale non docente, secondo le esigenze di settore;
e.
vigila sulla conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Accademia,
tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e
di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato
dal Consiglio Accademico;
f.determina,
sentito il Consiglio Accademico, la misura dei
contributi a carico degli studenti, stabilendo le quote
di ripartizione nelle linee di spesa del bilancio;
g.
delibera l’accettazione di lasciti e donazioni;
h.
approva convenzioni e contratti quando non di competenza
del Direttore;
i.
delibera sui provvedimenti che determinano oneri per il
bilancio.
3.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:
a.
Presidente;
b.
Direttore;
c.
un esperto di amministrazione nominato dal Ministro,
scelto fra personalità dell’arte e della cultura, del
sistema produttivo e sociale delle professioni e degli
enti pubblici e privati;
d..
un rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio
Accademico;
e.
uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
4.
Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori
componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal
Ministro su designazione di enti, anche territoriali,
fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o
scientifiche pubbliche o private, qualora contribuiscano
al finanziamento o al funzionamento dell’Accademia, per
una quota non inferiore a quella stabilita con decreto
del Ministro.
5.
Il Direttore Amministrativo, partecipa al Consiglio di
Amministrazione con voto consultivo e può essere
assistito da un dipendente per la verbalizzazione.
6.
Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in
caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal
Presidente.
7.
I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione
durano in carica anni tre e possono essere confermati
consecutivamente una sola volta.
Art. 17 Il Consiglio Accademico
1.
Il Consiglio Accademico è l’organo istituzionale
preposto alla programmazione, sviluppo e coordinamento
dell’ attività didattica, di ricerca e produzione
dell’Accademia.
2.
Il Consiglio Accademico pertanto, tenuto conto delle
disponibilità di bilancio :
a.
definisce le linee di intervento e di sviluppo della
didattica, della ricerca e della produzione, formulando,
sentito il Collegio dei Professori, il piano d’indirizzo
e la programmazione delle stesse;
b.
assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività
programmate, provvedendo al coordinamento e curando
l’ottimale utilizzo degli spazi dell’Accademia;
c.
elabora ed approva, in conformità dei criteri di cui
all’art. 2, comma7, lett. h, della Legge 508/99, il
Regolamento didattico dell’ Accademia, sentito il
Collegio dei Professori, nonché il regolamento degli
studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
d.
svolge le funzioni non espressamente demandate al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’ art. 8
comma 3 lett. f del DPR n° 132/03
e.
esercita le relative
competenze al reclutamento dei docenti secondo il
regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e) della
Legge 508/99 ed assegna all’organico, sentito il
Collegio dei Professori, le funzioni didattiche e
scientifiche;
f.
disciplina ed organizza
l’attività di tutorato e di orientamento degli studenti.
3.
Il Consiglio accademico è composto:
a.
dal Direttore, che lo presiede;
b.
da sei membri eletti dal corpo docenti tra i suoi
componenti dell’istituzione, con almeno due anni in
qualità di docente nell’Accademia;
c.
da due studenti designati
dalla Consulta degli Studenti.
4.
I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in
carica tre anni e possono essere confermati
consecutivamente una sola volta.
5.
I rappresentanti degli
studenti durano in carica tre anni e possono essere
confermati consecutivamente una sola volta, purchè
abbiano conservato le condizioni per l’eleggibilità.
6.
Il Direttore convoca il Consiglio Accademico e ne fissa
l’ordine del giorno; possono altresì fare richiesta di
convocazione almeno un quarto dei suoi componenti, in
tal caso il Direttore lo riunisce entro gg. 15, ponendo
all’ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato
la richiesta.
Art. 18 Collegio dei Revisori dei conti
1.
Il Collegio dei
Revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa ed espleta i
controlli di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’art.2 del Decreto legislativo 30/07/1999, n°
286; ad esso si applicano le disposizioni del codice
civile in quanto compatibili.
2.
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito con
provvedimento del Presidente.
3.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre
membri, esperti in possesso dei requisiti di cui al
decreto legislativo 27/01/1992, n° 88, di cui uno, che
lo presiede, è designato dal Ministero dell’economia e
delle finanze, e gli altri due designati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scientifica.
4.
I tre membri durano in carica per tre anni e possono
essere confermanti consecutivamente una sola volta.
5.
Il Collegio dei
Revisori dei conti presenta una relazione sul conto
consuntivo annuale che viene trasmessa al Superiore
Ministero unitamente al consuntivo stesso.
6.
I componenti del Collegio possono assistere alle sedute
del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Art. 19 Nucleo di valutazione
1.
Il Nucleo di
valutazione è un organo autonomo, preposto alla
valutazione della rispondenza dei risultati agli
obiettivi programmati dall’Accademia.
2.
Il nucleo di
valutazione viene istituito con delibera del Consiglio
di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è
formato da tre membri aventi competenze differenti, di
cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di
comprovata qualificazione nel campo della valutazione. I
tre membri del nucleo di valutazione durano in carica
tre anni e possono essere confermati consecutivamente
una sola volta. A seguito della presa d’atto delle
dimissioni di qualsiasi componente, la sostituzione deve
essere operata entro quarantacinque giorni dall’organo
competente e il subentrante rimane in carica fino al
termine del triennio in questione. La carica di membro
al Nucleo di valutazione è incompatibile con altre
cariche negli organi dell’Accademia.
3.
Il Nucleo di
valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli
obiettivi. In particolare:
a.
valuta i risultati
dell’attività didattica e scientifica e del
funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando,
anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse.
b.
redige una relazione
annuale sulle attività e sul funzionamento
dell’istituzione, secondo quanto indicato dall’art. 10,
comma 2, lettera b) del D.P.R. 132/03, da trasmettere al
Ministero entro il 31 marzo di ogni anno. La relazione
costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione
a parte del Ministero di contributi finanziari.
c.
Acquisisce
periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni
degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto
nella relazione annuale, di cui alla lettera b.
4.
L’Accademia assicura
al nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il
diritto di accesso ai dati ed alle informazioni
necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli
atti nel rispetto della normativa e della tutela della
riservatezza.
Art. 20 Collegio dei Professori
1.
Il Collegio dei
Professori svolge funzioni di supporto alle attività del
Consiglio Accademico.
2.
Nello specifico il Collegio dei Professori :
a.
elabora e sviluppa il
dibattito sull’immagine artistica e culturale esterna
dell’Accademia, presentando al presidente del Consiglio
Accademico documenti e proposte in materia di ricerca
artistica e di organizzazione della didattica, di
indirizzo e di coordinamento delle attività dei corsi,
di sviluppo di metodologie formative nel campo delle
arti;
b.
provvede all’attività
di tutorato e di orientamento degli studenti;
c.
esprime i pareri di
competenza previsti dal presente Statuto;
d.
propone al Presidente
del Consiglio Accademico modifiche allo Statuto e ai
Regolamenti di autonomia, approvate almeno dai due terzi
degli aventi diritto.
3.
Il Collegio dei
Professori è composto dal Direttore, che lo presiede e
lo convoca, e da tutto il personale in servizio con
funzione didattica; possono altresì fare richiesta di
convocazione almeno un quarto dei suoi componenti, in
tal caso il Direttore lo riunisce entro gg. 15, ponendo
all’ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato
la richiesta.
Art. 21 La Consulta degli Studenti
1.
La Consulta degli
Studenti rappresenta l’organizzazione autonoma mediante
la quale gli studenti partecipano alla gestione
dell’Accademia e curano la diffusione delle informazioni
di loro interesse.
2.
I principali compiti
svolti dalla Consulta degli Studenti sono:
a.
esprimere i pareri
previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
b.
indirizzare richieste
e formulare proposte, soprattutto in merito
all’organizzazione didattica e ai servizi per gli
studenti, al Consiglio Accademico ed al Consiglio di
Amministrazione, i quali sono tenuti obbligatoriamente a
rispondere;
c.
propone al Presidente
del Consiglio Accademico modifiche allo Statuto e ai
Regolamenti di autonomia, approvate almeno dai due terzi
degli studenti iscritti nell’anno in corso.
3.
La Consulta degli Studenti è composta da un numero
variabile di studenti definito in proporzione al numero
degli iscritti all’Accademia, ai sensi dell’art. 12 del
D.P.R. 132/03, ed inoltre dai due studenti eletti nel
Consiglio Accademico. I membri della Consulta degli
Studenti e quelli del Consiglio Accademico sono eletti a
scrutinio segreto dagli studenti regolarmente iscritti
all’Accademia e tra gli stessi. Il rappresentante per il
Consiglio di Amministrazione viene designato tra i
membri eletti nella Consulta degli Studenti. I membri
eletti nella Consulta restano in carica tre anni,
conservando sempre le condizioni di eleggibilità, e
possono essere confermati consecutivamente una sola
volta permanendo le stesse condizioni.
4.
Il Consiglio di
Amministrazione assicura i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni della Consulta degli
Studenti.
5.
A seguito della presa
d’atto delle dimissioni di un membro elettivo della
Consulta, o in caso di sua decadenza per mancanza dei
requisiti originari, la sua sostituzione viene
effettuata attingendo alla graduatoria dei non eletti,
entro quarantacinque giorni; il subentrante resta in
carica fino al termine di scadenza dell’organismo in
questione.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DI RICERCA
ARTISTICA
Art. 22 Criteri generali
1.
L’Accademia promuove,
organizza e svolge attività di formazione,
specializzazione e di ricerca nel settore artistico,
nonché correlate attività di produzione.
2.
L’Accademia dispone
di propria dotazione organica e si avvale di esperti e
di cultori della materia per lo svolgimento delle
attività di cui al comma precedente, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3.
L’Accademia rilascia
specifici diplomi di primo e secondo livello, nonché di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione
alla ricerca in campo artistico, ai sensi dell’art. 2
comma 5 della legge 21/12/1999, n°508.
4.
L’organizzazione
della didattica e della ricerca è disciplinata da
apposito regolamento.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI
Art. 23 Indirizzi della gestione amministrativa
1.
L’attività
amministrativa costituisce lo strumento organizzativo
per lo svolgimento dei compiti amministrativi,
didattici, di ricerca e di produzione dell’Accademia.
2.
Per il raggiungimento
dei propri fini istituzionali l’Accademia si articola in
unità gestionali, tecniche ed amministrative
responsabili, nel settore di loro competenza, dei vari
procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone
l’efficacia e la rispondenza agli obiettivi assunti con
periodici controlli valutativi.
3.
L’Accademia assume,
quale principio organizzativo della propria attività
amministrativa il metodo della programmazione per
obiettivi e per progetti.
4.
L’Accademia cura il
proprio patrimonio di professionalità amministrativa,
gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel
rispetto della normativa vigente e della contrattazione
collettiva del lavoro, sviluppino tale professionalità e
ne consentano il riconoscimento pertanto promuove, nei
limiti di bilancio, forme di aggiornamento professionale
del personale tecnico-amministrativo e ne valorizza le
competenze.
5.
L’attività
amministrativa, finanziaria e contabile è disciplinata
dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità, redatto secondo uno schema tipo elaborato
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
contabile dello Stato e della normativa vigente.
Art. 24 Direttore Amministrativo
1.
L’incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con
delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Direttore, ad un dipendente dell’Accademia, ovvero
di altre pubbliche amministrazioni in posizione di
comando, in possesso di laurea e già appartenete
all’area direttiva.
2.
L’incarico ha una
durata triennale ed è rinnovabile. Può essere revocato
in qualsiasi momento con delibera motivata del Consiglio
di Amministrazione, nelle ipotesi di cui al DL.vo 30
marzo 2001 n° 165 art.19 comma 7, in caso di
responsabilità dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell’attività amministrativa e della gestione.
3.
L’incarico può essere
altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni
organizzative e finanziarie dell’Accademia, a personale
dirigenziale, secondo quanto previsto dall’art.19 del
D.L.vo del 30 marzo 2001, n° 165.
4.
Il Direttore Amministrativo è responsabile della
struttura amministrativa, organizzativa, finanziaria,
patrimoniale e contabile dell’Accademia. Egli è a capo
degli uffici e delle strutture amministrative centrali e
decentrate e svolge un’attività generale d’ indirizzo,
di coordinamento e di controllo nei confronti del
personale non docente, in applicazione dei piani ed
obiettivi definiti dagli organi di governo
dell’Accademia.
5.
Competono al
Direttore Amministrativo, in conformità a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva nazionale
vigente:
a.
la determinazione dei
criteri generali di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
b.
la vigilanza sulle
attività amministrative e gestionali degli uffici, sui
servizi e i beni dell’Accademia, nonchè le funzioni
previste dalla legge per la gestione del personale
tecnico–amministrativo;
c.
la predisposizione,
secondo quanto disposto nel presente Statuto e nel
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
del documento di bilancio preventivo annuale e del conto
consuntivo;
d.
la proposta al
Consiglio di Amministrazione delle linee organizzative e
delle modifiche dell’assetto organizzativo del personale
non docente, nonché della sua assegnazione alle
strutture, previa valutazione delle specifiche
competenze necessarie;
e.
la verifica e il
coordinamento delle attività dei funzionari e dei
responsabili degli uffici; f. l’adozione dei
provvedimenti di spesa per quanto di sua competenza; g.
l’esercizio di tutte le altre funzioni definite dalla
normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento.
6.
Il Direttore
Amministrativo può delegare il funzionario più alto in
servizio allo svolgimento di funzioni stabilite. In caso
di cessazione del Direttore amministrativo, le funzioni
vengono svolte dal funzionario di livello più alto in
servizio.
Art. 25 Pianta organica del personale non docente
1.
Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto
della normativa vigente e nei limiti di bilancio, la
pianta organica del personale non docente necessario al
perseguimento dei propri fini istituzionali.
2.
Il Consiglio di Amministrazione delibera la pianta
organica, previo parere del Consiglio Accademico, del
Nucleo di valutazione e del Direttore Amministrativo, ed
è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle
esigenze sopravvenute.
3.
E’ vincolante il riferimento alla pianta organica per
l’attribuzione di personale alle singole strutture o
uffici e per la determinazione delle relative
qualifiche, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente e dalla contrattazione nazionale
collettiva.
Art. 26 Organizzazione e bilancio
1.
L’amministrazione
dell’Accademia è ordinata alla realizzazione dei compiti
della stessa nel suo complesso, sul piano della gestione
amministrativa tecnica e finanziaria, secondo gli
obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 27 Strutture di servizio e di supporto
1.
Fermo restando la
peculiarità didattica dei laboratori, essi sono da
considerarsi strutture di servizio al pari della
biblioteca, dell’ auditorium, della pinacoteca, e di
quant’altro afferente il supporto logistico
dell’attività formativa, di ricerca e di produzione
dell’ Accademia.
2.
I laboratori, la biblioteca, l’auditorium e la
pinacoteca sono strutture dedicate alle esigenze della
ricerca e della didattica, hanno il compito primario di
garantire al personale docente, agli studenti e, secondo
regole definite, al pubblico, l'accesso diretto alle
fonti di informazione mediante la ricerca,
l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del
patrimonio di testi, opere artistiche, attrezzature e
documenti.
3.
Le strutture di servizio e di supporto sono dotate di
personale di servizio qualificato e regolamentate
appositamente per la gestione, l’organizzazione ed il
funzionamento, ai sensi di quanto stabilito all’art.12
comma 3 del presente Statuto.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 Compensi
1.
Con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi
spettanti agli organi di cui all’art. 13 del presente
statuto.
Art. 29 Anno Accademico e decorrenza dei mandati
1.
L’anno accademico
inizia il primo di novembre e termina il 31 ottobre
dell’anno successivo. L’inizio delle lezioni è fissato
dal Consiglio Accademico.
2.
Tutti i mandati
elettivi hanno decorrenza dalla data di inizio dell’anno
accademico.
Art. 30 Revisioni dello Statuto e dei regolamenti di
autonomia dell’Accademia
1.
Possono avanzare
proposte di revisione dello Statuto e dei regolamenti di
autonomia dell’Accademia il Presidente del C.d.A. e il
Direttore, inoltre i componenti del Consiglio Accademico
ed quelli del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimi
nella misura non inferiore ai due terzi degli aventi
diritto.
2.
La revisione segue
l’iter di approvazione previsto dal D.P.R. 132/03 art.
7, comma 6, lett. a).
Art. 31 Scadenza mandati
1.
In caso di dimissioni
del componente elettivo degli organi di governo, la
sostituzione avviene entro quarantacinque giorni dalla
presa d’atto delle dimissioni dello stesso all’organo
competente ed il subentrante rimane in carica fino al
termine del triennio in corso.
2.
Decade dal mandato
chiunque non partecipi senza motivata giustificazione
per più di tre volte consecutive ovvero sia assente
ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali
degli organi di cui è membro eletto o designato. Sono
esclusi dalla presente decadenza i componenti degli
organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto.
Art. 32 Rinvio alla legge
1.
Per quanto non
previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.
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